Brexit

 

Il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito hanno votato per l’uscita del Paese dall’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea, dalla data della notifica ufficiale da parte inglese (29 marzo 2017), decorre il termine di due anni per trovare un accordo che disciplini le modalità dell’addio consensuale tra le parti.
La prima priorità dei negoziati sarà concordare garanzie reciproche intese a salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini, garantendo reciprocità di trattamento.
Sin da subito, l’attenzione mia e dei colleghi eletti all’estero si è focalizzata sulle criticità che la comunità italiana residente in UK dovrà affrontare a seguito del risultato del referendum. Mentre il governo italiano ci ha immediatamente assicurato il massimo impegno nell’affiancare l’EU durante i negoziati, garantendo al 100% la tutela dei cittadini italiani ed europei residenti in Regno Unito, abbiamo anche ottenuto un sensibile aumento delle risorse finanziarie e di personale per il potenziamento della rete consolare in UK e i relativi servizi.
La nostra Ambasciata a Londra monitora con attenzione gli sviluppi del processo di uscita, soprattutto riguardo lo status dei cittadini italiani già residenti in Gran Bretagna. Recentemente sul sito dell’Ambasciata sono stati pubblicati uno speciale helpdesk, una sezione FAQ (Frequently Asked Questions) e, infine, il calendario di incontri per orientare i connazionali proprio in vista della Brexit, che potete trovare a questo link.

Alcuni risultati, sebbene ancora insufficienti, sono dunque già visibili ma continuerò a stare vicino ai miei concittadini residenti nel Regno Unito, sia proseguendo le mie frequenti visite in terra inglese sia continuando il mio impegno in Parlamento affinché la comunità italiana non si debba sentire straniera in Europa.

AGGIORNAMENTO SUL NEGOZIATO

Rapporto congiunto a firma Michel Barnier e David Davis, diramato l’8 dicembre 2017

Tutela dei diritti dei cittadini

• L’accordo raggiunto mira a garantire il reciproco rispetto dei cittadini UE residenti nel Regno Unito e di quelli del Regno Unito residenti nei Paesi dell’UE come previsto dalle leggi dell’Unione sulla base delle scelte di vita passate, cioè in base alla situazione registrata al momento del recesso (29 marzo 2019).

• Viene sancito il principio di non discriminazione nei confronti dei cittadini UE in UK e cittadini UK negli Stati membri.

• Sono coperti dall’accordo anche i familiari non residenti (genitori, figli e coniugi) senza distinzione di nazionalità. I figli futuri di genitori entrambi protetti dall’accordo, oppure figli di genitori di cui uno è protetto dall’accordo e l’altro è cittadino del paese ospitante, oppure nati da un genitore protetto dall’accordo che ne abbia l’affidamento escluso o congiunto, ricadono anch’essi nell’accordo.

• L’esistenza dei diritti viene attestata da un documento di residenza (detto “settled status”) che può essere richiesto da chi è già in possesso di un documento di residenza permanente (come per esempio l’”indefinite leave to remain”), adottato nel rispetto della legge europea; viene rilasciato gratuitamente o al massimo al costo che verrebbe applicato ad un cittadino inglese, evitando eccessiva burocrazia e inutili complicazioni a carico dei richiedenti. Nel periodo di attesa successivo alla richiesta dello status e precedente a una risposta dell’amministrazione, saranno garantiti i diritti contenuti nell’accordo.

• Chi risiede in UK da più di 5 anni ma è sprovvisto di un certificato di residenza può richiedere il “settled status”; chi invece è residente da meno di 5 anni potrà richiedere un certificato di residenza, chiamato informalmente “pre-settled status”, che riconosce gli stessi diritti; questo certificato si trasformerà automaticamente in “settled status” al raggiungimento dei 5 anni di residenza, anche se i 5 anni maturano dopola data di recesso (29 marzo 2019).

• Le domande per ottenere il “settled status” o il “pre-settled status” potranno essere inoltrate all’Home Office a partire, secondo le intenzioni delle autorità britanniche, dalla seconda metà del 2018 e fino a due anni dopo la data di recesso (cioè fino al 29 marzo 2021).

• Le condizioni previste per l’ottenimento del diritto di residenza sono quelle previste dalla direttiva dell’Unione Europea n. 38 del 2004 relativa alla libera circolazione dei cittadini.

• Chi sarà in possesso del “settled status” non potrà assentarsi dal territorio dello stato per più di 5 anni consecutivi, pena la scadenza del certificato di residenza stesso; chi sarà provvisto del “pre-settled status non potrà assentarsi per più di 6 mesi consecutivi all’anno, fatti salvi alcuni particolari motivi.

• I cittadini coperti dall’accordo di recesso continueranno a godere degli stessi diritti di accesso e esportabilità delle prestazioni sociali di cui godono oggi. Per il futuro, al fine di far fronte ad eventuali modifiche della legislazione UE, per i cittadini coperti dall’accordo sarà stabilito un meccanismo per stabilire il coordinamento dei “social security systems”.

• L’interpretazione uniforme dei diritti e delle controversie che potrebbero derivare dalla loro applicazione sarà garantita anche dal dialogo tra le corti britanniche e la Corte di Giustizia Europea, anche attraverso meccanismi di consultazione, incluso lo scambio di sentenze.

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